Andrea Gandino 1 Mese Fa Cosa si intende per “preliminare verifica dell'interesse pubblico alla proposta”, ai sensi dell’art. 193 co. 4 del Codice? In cosa consiste nel dettaglio? Prego autenticarsi per votare. Rispondi come... Annulla Andrea Gandino Andrea Gandino 1 Mese Fa Si riporta il contenuto del parere del MIT del 19.11.2025, n. 3824, particolarmente esaustivo sul punto: “La verifica dell’interesse pubblico è una preventiva valutazione sull’utilità e coerenza della proposta rispetto ai bisogni collettivi; richiede normalmente il coinvolgimento di personale tecnico-amministrativo interno ma, per progetti complessi, anche di esperti; si concretizza con un atto amministrativo motivato pubblicato dall’ente, la cui competenza spetta in genere alla dirigenza tecnica, salvo diversa disposizione regolamentare o statale. La “preliminare verifica dell'interesse pubblico alla proposta” di cui al comma 4 art. 193 D.Lgs. 36/2023 rappresenta quell’attività con cui l’ente concedente valuta se la proposta presentata da un promotore privato sia rispondente alle esigenze collettive e coerente con la programmazione dell’ente in materia di partenariato pubblico-privato (PPP). La verifica di interesse pubblico, pertanto non esaurisce la valutazione della fattibilità tecnico-economica, ma si focalizza sulla sussistenza di un interesse generale che giustifichi l’avvio della procedura di project financing. Rileva, in particolare, la capacità della proposta di dare risposta a fabbisogni pubblici, la coerenza con gli strumenti di programmazione, l’assenza di elementi ostativi di principio e un’analisi sommaria dei principali profili di convenienza giuridica ed economica dell'intero intervento valutando il contesto di riferimento e, se del caso, anche gli aspetti di complessità tecnologica e gestione della fase di esecuzione dell'appalto e la sua sostenibilità nel tempo. L’ente può procedere in autonomia per la verifica preliminare, ma tale attività, pur essendo connotata da ampia discrezionalità amministrativa, deve seguire procedure formali e trasparenti. Nella prassi, il Responsabile del procedimento ai sensi della L. n. 241/90 predispone la valutazione, ma, vista la multidisciplinarietà del PPP, risulta opportuno e spesso necessario coinvolgere professionalità specialistiche – tecniche, economico-finanziarie e giuridiche – soprattutto nei progetti complessi o di rilievo economico significativo. Si tenga presente che la valutazione costi-benefici è imprescindibile e va condotta in modo oggettivo, ricorrendo, se necessario, a consulenti esterni o altre amministrazioni. La verifica si formalizza poi tramite un atto amministrativo espresso e motivato contente gli esiti dell'analisi svolta per la successiva valutazione dell'interesse pubblico, anche ai fini dell'inserimento in programmazione”. Prego autenticarsi per votare. Rispondi come... Annulla
Andrea Gandino Andrea Gandino 1 Mese Fa Si riporta il contenuto del parere del MIT del 19.11.2025, n. 3824, particolarmente esaustivo sul punto: “La verifica dell’interesse pubblico è una preventiva valutazione sull’utilità e coerenza della proposta rispetto ai bisogni collettivi; richiede normalmente il coinvolgimento di personale tecnico-amministrativo interno ma, per progetti complessi, anche di esperti; si concretizza con un atto amministrativo motivato pubblicato dall’ente, la cui competenza spetta in genere alla dirigenza tecnica, salvo diversa disposizione regolamentare o statale. La “preliminare verifica dell'interesse pubblico alla proposta” di cui al comma 4 art. 193 D.Lgs. 36/2023 rappresenta quell’attività con cui l’ente concedente valuta se la proposta presentata da un promotore privato sia rispondente alle esigenze collettive e coerente con la programmazione dell’ente in materia di partenariato pubblico-privato (PPP). La verifica di interesse pubblico, pertanto non esaurisce la valutazione della fattibilità tecnico-economica, ma si focalizza sulla sussistenza di un interesse generale che giustifichi l’avvio della procedura di project financing. Rileva, in particolare, la capacità della proposta di dare risposta a fabbisogni pubblici, la coerenza con gli strumenti di programmazione, l’assenza di elementi ostativi di principio e un’analisi sommaria dei principali profili di convenienza giuridica ed economica dell'intero intervento valutando il contesto di riferimento e, se del caso, anche gli aspetti di complessità tecnologica e gestione della fase di esecuzione dell'appalto e la sua sostenibilità nel tempo. L’ente può procedere in autonomia per la verifica preliminare, ma tale attività, pur essendo connotata da ampia discrezionalità amministrativa, deve seguire procedure formali e trasparenti. Nella prassi, il Responsabile del procedimento ai sensi della L. n. 241/90 predispone la valutazione, ma, vista la multidisciplinarietà del PPP, risulta opportuno e spesso necessario coinvolgere professionalità specialistiche – tecniche, economico-finanziarie e giuridiche – soprattutto nei progetti complessi o di rilievo economico significativo. Si tenga presente che la valutazione costi-benefici è imprescindibile e va condotta in modo oggettivo, ricorrendo, se necessario, a consulenti esterni o altre amministrazioni. La verifica si formalizza poi tramite un atto amministrativo espresso e motivato contente gli esiti dell'analisi svolta per la successiva valutazione dell'interesse pubblico, anche ai fini dell'inserimento in programmazione”. Prego autenticarsi per votare. Rispondi come... Annulla